Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 17/03/1995 n. 230

185. 3-sexies. I titolari esclusivamente di provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185, ove non soggetti ad altri provvedimenti in materia di nulla osta all'impiego ai sensi dell'articolo 27, devono richiedere l'autorizzazione allo smaltimento ai sensi dell'articolo 30. 3-septies. Le autorità competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di convalida o di conversione nonché di revoca relativi all’impiego di categoria B, inviano all’ANPA secondo le modalità indicate nei provvedimenti applicativi di cui all'articolo 27, copia di tali provvedimenti.

4. In attesa dei provvedimenti di conversione, di convalida, di nulla osta o di autorizzazione di cui ai commi precedenti, è consentita la prosecuzione dell'esercizio delle attività, nel rispetto delle modalità, limiti e condizioni con cui la stessa veniva svolta.

5. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per il rilascio dei provvedimenti amministrativi previsti nel presente articolo.

6. Sino all’entrata in vigore delle leggi di cui all’articolo 29, comma 2, e all’articolo 30, comma 2, il nulla osta per l’impiego di categoria B e l’autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nell’ambiente di cui allo stesso

articolo 30 sono rilasciate secondo le disposizioni vigenti in ogni regione o provincia autonoma.

7. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32, comma 4, valgono le disposizioni di cui all'allegato II.

Art. 147 - Provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII

1. I provvedimenti autorizzativi, le approvazioni, i certificati nonché tutti gli atti già emanati per gli impianti di cui al capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185, conservano a tutti gli effetti la loro efficacia. Per gli impianti considerati all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146.

Art. 148 - Regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso

1. I procedimenti autorizzativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185, e dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, che siano in corso al momento dell'applicazione del presente decreto, continuano, con esclusione di quelli inerenti alla disattivazione degli impianti nucleari, ad essere disciplinati dalle stesse disposizioni; ai relativi provvedimenti di autorizzazione conclusivi si applicano le disposizioni dell'articolo 146, a decorrere dalla data di emanazione di tali provvedimenti. 1-bis. Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione ai sensi dell’articolo 55, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi dell’articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n.1860, particolari operazioni e specifici interventi, ancorché attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo più efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.

Art. 149 - Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica

1. Sino a quando non saranno aggiornate le norme regolamentari relative al riconoscimento dell'idoneità alla direzione ed alla conduzione degli impianti nucleari, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, il comma 2 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970 n. 1450, è così modificato: "La Commissione è composta:

a) da un ispettore medico del lavoro, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;

b) da uno specialista in psichiatria, o specializzazione equipollente, e da uno specialista in neurologia, o specializzazione equipollente, designati dal Ministero della sanità;

c) da un medico iscritto nell'elenco di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 17/03/1995 n. 230".

2. Inoltre, in attesa dell’aggiornamento delle norme regolamentari di cui al comma 1, l’articolo 35 del predetto decreto è così modificato: “Le spese per il funzionamento delle commissioni di cui al presente capo sono a carico dell’ANPA, il cui Consiglio di Amministrazione delibererà anche in ordine al trattamento economico da corrispondere. L’ANPA fornirà agli ispettorati provinciali del lavoro gli stampati per il rilascio delle patenti.” 2-bis. Negli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970 n. 1450, vengono soppresse le parole "e non superato 45 anni di età”.

Art. 150 - Esperti qualificati, medici autorizzati e medici competenti - Docmen tazione relativa alla sorveglianza fisica e medica

1. Sino all'emanazione dei decreti di cui agli articoli 78 e 88 valgono le disposizioni di cui all'allegato V.

2. Le iscrizioni negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati istituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185, conservano a tempo indeterminato la loro validità, numero progressivo e, se presenti, le loro limitazioni all’attività in campo sanitario. 2-bis. Negli elenchi istituiti ai sensi degli articoli 78 e 88 confluiscono, con le loro eventuali limitazioni, anche i soggetti di cui al comma 2, nonché quelli che abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 2000.

3. Le domande di ammissione all'esame di abilitazione presentate entro il 31 dicembre 1995 vengono esaminate e portate a termine secondo le modalità indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972 n. 1150.

4. Le commissioni di cui agli articoli 16 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972 n. 1150, rimangono in carica fino al termine di validità previsto dal relativo decreto ministeriale di nomina.

5. (soppresso dal D.L.vo n. 241/2000)

6. (soppresso dal D.L.vo n. 241/2000)

Art. 151 - Classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori – Particolari modalità di esposizione.

1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 82 valgono le disposizioni stabilite nell'allegato III.

Art. 152 - Prima applicazione delle disposizioni concernenti i limiti di esposizione

1. Sino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 96, commi 1 e 3, al fine di garantire comunque con la massima efficacia la tutela sanitaria dei lavoratori e della popolazione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, valgono i limiti, i valori, le grandezze ed i criteri stabiliti nell'allegato IV del presente decreto.

Art. 152-bis - Ulteriori allegati tecnici per la fase di prima applicazione

1. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 1 valgono le disposizioni dell'allegato I-bis.

2. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 18 valgono le disposizioni dell'allegato VII.

3. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 26 valgono le disposizioni dell'allegato VIII.

4. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 27 valgono le disposizioni dell'allegato IX, anche ai fini di cui al comma 2 dell’articolo 29.

5. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 31 valgono le disposizioni dell'allegato X.

6. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 74 valgono le disposizioni dell'allegato VI.

7. Fino all’adozione del decreto di cui agli articoli 62, comma 3, 81, comma 6, e 90, comma 5, valgono le disposizioni dell'allegato XI.

8. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 115 valgono le disposizioni dell'allegato XII.

9. Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 115 valgono le corrispondenti disposizioni emanate ai fini dell’attuazione dell’articolo 108 del decreto del presidente della repubblica 13 febbraio 1964 n. 185.

Art. 153 - Guide tecniche

1. L'ANPA, sentiti gli altri enti ed organismi interessati, può elaborare e diffondere, a mezzo di guide, anche in relazione agli standard internazionali, norme di buona tecnica in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria.

Art. 154 - Rifiuti con altre caratteristiche di pericolosità -Radionuclidi a vita breve

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta formulata d'intesa dai Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono definiti i criteri e le modalità da rispettare per la gestione dei rifiuti radioattivi che presentano anche caratteristiche di pericolosità diverse dal rischio da radiazioni, nonché per il loro smaltimento nell'ambiente.

2. Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento di rifiuti radioattivi nell'ambiente, né al loro conferimento a terzi ai fini dello smaltimento, né comunque all'allontanamento di materiali destinati al riciclo o alla riutilizzazione, quando detti rifiuti o materiali contengano solo radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico inferiore a settantacinque giorni e in concentrazione non superiore ai valori determinati ai sensi dell'articolo 1, sempre che lo smaltimento avvenga nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni.

3. I dati relativi ad ogni smaltimento o ad ogni conferimento di rifiuti a terzi, e ad ogni altro allontanamento di materiali, effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, che dimostrino il rispetto delle condizioni ivi stabilite, debbono essere registrati e trasmessi, su richiesta, all’Agenzia regionale o della provincia autonoma, di cui all’articolo 3 del decreto legge 4 dicembre 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994 n. 61, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio ed all'ANPA. 3-bis. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'allontanamento da installazioni soggette ad autorizzazioni di cui ai capi IV, VI e VII di materiali contenenti sostanze radioattive, destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attività ai quali non si applichino le norme del presente decreto, è soggetto ad apposite prescrizioni da prevedere nei provvedimenti autorizzativi di cui ai predetti capi. I livelli di allontanamento da installazioni di cui ai capi IV, VI e VII di materiali, destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attività ai quali non si applichino le norme del presente decreto debbono soddisfare ai criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, ed a tal fine tengono conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dall'Unione europea.

Art. 155 - Consultazione del comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni

1. Il Comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 619, viene consultato dai Ministri dell'ambiente e della sanità ai fini dell'emanazione dei decreti applicativi di loro competenza previsti dal presente decreto, nonché ai fini della predisposizione dei pareri che i ministri suddetti sono chiamati a dare su schemi di decreti applicativi la cui emanazione sia competenza di altri ministri.

2. Nei casi di cui al comma 1, per le materie di competenza anche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai lavori del Comitato è chiamato a partecipare un rappresentante del Ministero stesso.

Art. 156 - Specifiche modalità applicative per il trasporto

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del com- mercio e dell'artigianato, della sanità e dell'interno, sentita l'ANPA, possono essere indicate specifiche modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla attività di trasporto di materie radioattive, anche al fine di un'armonizzazione con le norme internazionali in materia.

 

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